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Legge 23/03/2001 n. 934. All’articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente: «ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco». 5. Il Ministero dell’ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione dell’area protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dell’articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo. 6. All’articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: «è dichiarato Parco nazionale dell’Abruzzo» sono aggiunte le seguenti: «, Lazio e Molise». 7. Per favorire l’estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decretolegge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all’istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all’indennità di esproprio. 8. All’articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: «di concerto con il Ministro della Marina Mercantile e». 9. All’articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L’istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell’ambiente». 10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall’anno 2000. 11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 Art. 9. (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria) 1. All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «e di ripristino ambientale» sono inserite le seguenti: «nonchè la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza». 2. All’articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3,». 3. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale». 4. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente: «13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonchè dalla natura degli inquinamenti». Art. 10. (Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) 1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: «f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali prove nienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti; f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto». 2. All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola «CONAI», sono inserite le seguenti: «ha personalità giuridica di diritto privato ed». 3. L’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato. 4. All’articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti: «6-ter. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. 6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all’alinea del medesimo comma 6-ter. 6-quinquies. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene». 5. Al fine di realizzare un modello a rete dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell’Osservatorio stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’osservatorio provinciale sui rifiuti. Art. 11. (Modifica all’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95) 1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «e non superiore ai tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e non superiore ai sei anni». Art. 12. (Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) 1. All’articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «, compresa» fino alla fine della lettera. 2. All’articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1». Art. 13. (Tutela della «Posidonia Oceanica») 1. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di «Posidonia Oceanica», è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l’anno 2001. Il Ministro dell’ambiente riferisce al Parlamento annualmente sull’evoluzione dei programmi di mappatura. Art. 14. (Interventi di tutela dall’inquinamento marino) 1. L’articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso che le parole: «in via prioritaria» di cui al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono esclusivamente alla residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell’affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l’11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per «interventi di bonifica del mare», da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle conoscenze. 2. Al fine di realizzare il supporto tecnico al Ministero dell’ambiente in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri, è istituita dal 1º luglio 2001 la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche del Ministero dell’ambiente, nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l’anno 2001 e di lire 900 milioni a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni per l’anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente. Art. 15. (Disposizioni in materia di attività mineraria) 1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 57, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l’importo di lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Pre- 2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell’ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. |
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